Corretta la corresponsione del trattamento economico ad Attolico e ai dirigenti?
Il verbale dei Revisori dei conti e il parere legale dell'Avvocatura del Comune. «Non è stata esplicitamente prevista una portata retroattiva»
giovedì 18 ottobre 2012
11.40
«E' definita contraria al dettato normativo la determinazione dirigenziale n. 1429 del 01/10/2012», è quanto in sostanza si evince dal sunto del verbale del Collegio dei Revisori del Comune di Barletta del 16/10/2012. Riporta il protocollo n.66334 ed è firmato dal presidente dott. Nicola Piccolo, dal dott. Salvatore Borraccino e dal rag. dott. Francesco Minafra. Barlettalife, dopo aver trattato esaustivamente l'argomento, come sua tradizione pubblica integralmente il verbale e fa ancora di più: interpreta, consultando il proprio esperto legale, il parere legale dell'Avvocatura Comunale, ritenendo di offrire una più completa interpretazione di tutta la vicenda che attiene la retribuzione delle indennità delle ferie a taluni dirigenti dello stesso Comune.
Da un lato le possibili censure morali e politiche, dall'altro l'applicazione della norme sulla successione delle leggi e dei rapporti contrattuali. A volte le due cose non vanno a braccetto; per la serie "dura lex sed lex" come dicevano i latini, e cioè la legge è dura ma è legge. La liquidazione della ricca indennità per le ferie non godute da Alessandro Attolico, dirigente allo staff del sindaco di Barletta riconfermato da un nuovo contratto, si fonda su parere dell'avvocatura comunale che in 11 pagine suffraga il diritto del dirigente. Il parere firmato dall'avvocato Giuseppe Caruso e controfirmato dal dirigente dell'avvocatura comunale dr.ssa Maria Letizia Pittari, richiama la normativa in materia e pronunce giurisprudenziali sul punto. Fulcro della vicenda è se sia applicabile al precedente contratto di Attolico la recente e diversa normativa (frutto della cosiddetta spending review) per cui le ferie vanno godute e non indennizzate: in pratica non c'è più spazio per l'indennità sostitutiva.
Ecco i punti salienti del parere dell'avvocatura comunale: «L'art. 11 delle disposizioni sulla legge in generale stabilisce al comma 1 che "La legge non dispone che per l'avvenire; essa non ha effetto retroattivo." …La giurisprudenza, allorquando si è pronunciata in materia di lavoro, ha costantemente ritenuto che in caso di incertezza si deve ritenere che la nuova norma disponga per l'avvenire e non abbia effetto retroattivo…. L'entrata in vigore dell'art. 5, comma 8, D.L. n. 95/2012 rappresenta lo spartiacque per individuare il momento a partire dal quale non è più possibile procedere alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi delle ferie non godute, restando salvaguardante tutte le situazioni consolidatesi in precedenza. Nella stessa direzione si pone anche la nota del Servizio Studi e Consulenza Trattamento Personale del Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, la quale riscontrava una richiesta di parere dell'A.N.C.I.(Associazione Nazionale Comune Italiani)».
Con la nota si ritiene testualmente che "in base ai principi generali che governano l'applicazione delle leggi nel tempo, si è dell'avviso che, pur dopo la nuova normativa, debbano rimanere salvaguardate tutte quelle situazioni che si sono definite prima della sua entrata in vigore, poiché, in caso contrario, si attribuirebbe alla norma una portata retroattiva che non è stata esplicitamente prevista"…Sulla base della argomentazioni che procedono, in relazione ai rapporti dirigenziali, regolati da diversi contratti succedutisi nel tempo, a loro volta accessivi di autonomi provvedimenti di conferimento di incarichi dirigenziali, la verifica dei principi in menzione deve essere ragguagliata ai singoli rapporti contrattuali, atomisticamente considerati, senza possibilità di interazione tra i diversi negozi stipulati e le differenti relazioni intercorse tra datore di lavoro pubblico e privato…In tal senso, a fronte di un successivo incarico di funzioni dirigenziali (anche per ipotesi replicativo delle funzioni già in precedenza conferite allo stesso dirigente), assuntane l'autonomia con il provvedimento precedente, corrisponde un nuovo rapporto, i cui diritti ed obbligazioni reciproci sono regolati da un nuovo strumento negoziale, che tenga conto delle diverse obbligazioni scaturenti dall'espletamento di un nuovo incarico…Nel caso di specie il rapporto di lavoro dirigenziale è cessato di quattro giorni successivi alla entrata in vigore della normativa di riforma. In tal senso, le ferie non godute, stante l'irretroattività della nuova normativa e l'impossibilità di fruire nello stesso rapporto, ormai cessato, ne implicano la monetizzazione…In soluzione antitetica non si pone il nuovo conferimento di funzioni dirigenziali allo stesso dirigente con un nuovo ed autonomo provvedimento ed il consequenziale nuovo contratto stipulato per la regolamentazione del nuovo rapporto di lavoro. Il contratto successivo è autonomo rispetto a quello precedente e regola un nuovo rapporto nel quale maturano nuove e diverse ferie e nell'ambito del quale non vi è spazio, in senso giuridico, per il godimento di quelle maturate in precedenza".
Sin qui il parere dell'avvocatura comunale. Che, in ogni caso, prescinde, dai profili contabili-finanziari, e cioè da quali capitoli di bilancio attingere le somme liquidate ad Attolico, e da una tempistica "ballerina", ovvero il pasticcio sulle date dei provvedimenti pubblicati sull'albo pretorio.
Da un lato le possibili censure morali e politiche, dall'altro l'applicazione della norme sulla successione delle leggi e dei rapporti contrattuali. A volte le due cose non vanno a braccetto; per la serie "dura lex sed lex" come dicevano i latini, e cioè la legge è dura ma è legge. La liquidazione della ricca indennità per le ferie non godute da Alessandro Attolico, dirigente allo staff del sindaco di Barletta riconfermato da un nuovo contratto, si fonda su parere dell'avvocatura comunale che in 11 pagine suffraga il diritto del dirigente. Il parere firmato dall'avvocato Giuseppe Caruso e controfirmato dal dirigente dell'avvocatura comunale dr.ssa Maria Letizia Pittari, richiama la normativa in materia e pronunce giurisprudenziali sul punto. Fulcro della vicenda è se sia applicabile al precedente contratto di Attolico la recente e diversa normativa (frutto della cosiddetta spending review) per cui le ferie vanno godute e non indennizzate: in pratica non c'è più spazio per l'indennità sostitutiva.
Ecco i punti salienti del parere dell'avvocatura comunale: «L'art. 11 delle disposizioni sulla legge in generale stabilisce al comma 1 che "La legge non dispone che per l'avvenire; essa non ha effetto retroattivo." …La giurisprudenza, allorquando si è pronunciata in materia di lavoro, ha costantemente ritenuto che in caso di incertezza si deve ritenere che la nuova norma disponga per l'avvenire e non abbia effetto retroattivo…. L'entrata in vigore dell'art. 5, comma 8, D.L. n. 95/2012 rappresenta lo spartiacque per individuare il momento a partire dal quale non è più possibile procedere alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi delle ferie non godute, restando salvaguardante tutte le situazioni consolidatesi in precedenza. Nella stessa direzione si pone anche la nota del Servizio Studi e Consulenza Trattamento Personale del Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, la quale riscontrava una richiesta di parere dell'A.N.C.I.(Associazione Nazionale Comune Italiani)».
Con la nota si ritiene testualmente che "in base ai principi generali che governano l'applicazione delle leggi nel tempo, si è dell'avviso che, pur dopo la nuova normativa, debbano rimanere salvaguardate tutte quelle situazioni che si sono definite prima della sua entrata in vigore, poiché, in caso contrario, si attribuirebbe alla norma una portata retroattiva che non è stata esplicitamente prevista"…Sulla base della argomentazioni che procedono, in relazione ai rapporti dirigenziali, regolati da diversi contratti succedutisi nel tempo, a loro volta accessivi di autonomi provvedimenti di conferimento di incarichi dirigenziali, la verifica dei principi in menzione deve essere ragguagliata ai singoli rapporti contrattuali, atomisticamente considerati, senza possibilità di interazione tra i diversi negozi stipulati e le differenti relazioni intercorse tra datore di lavoro pubblico e privato…In tal senso, a fronte di un successivo incarico di funzioni dirigenziali (anche per ipotesi replicativo delle funzioni già in precedenza conferite allo stesso dirigente), assuntane l'autonomia con il provvedimento precedente, corrisponde un nuovo rapporto, i cui diritti ed obbligazioni reciproci sono regolati da un nuovo strumento negoziale, che tenga conto delle diverse obbligazioni scaturenti dall'espletamento di un nuovo incarico…Nel caso di specie il rapporto di lavoro dirigenziale è cessato di quattro giorni successivi alla entrata in vigore della normativa di riforma. In tal senso, le ferie non godute, stante l'irretroattività della nuova normativa e l'impossibilità di fruire nello stesso rapporto, ormai cessato, ne implicano la monetizzazione…In soluzione antitetica non si pone il nuovo conferimento di funzioni dirigenziali allo stesso dirigente con un nuovo ed autonomo provvedimento ed il consequenziale nuovo contratto stipulato per la regolamentazione del nuovo rapporto di lavoro. Il contratto successivo è autonomo rispetto a quello precedente e regola un nuovo rapporto nel quale maturano nuove e diverse ferie e nell'ambito del quale non vi è spazio, in senso giuridico, per il godimento di quelle maturate in precedenza".
Sin qui il parere dell'avvocatura comunale. Che, in ogni caso, prescinde, dai profili contabili-finanziari, e cioè da quali capitoli di bilancio attingere le somme liquidate ad Attolico, e da una tempistica "ballerina", ovvero il pasticcio sulle date dei provvedimenti pubblicati sull'albo pretorio.