Come sarà composto il prossimo consiglio comunale? Gli scenari possibili

Il risultato definitivo dipenderà dall'esito del ballottaggio

martedì 14 giugno 2022 13.15
A cura di La redazione
Sarà ballottaggio a Barletta per decidere chi sarà il primo cittadino negli anni a venire. La scelta tra i candidati Cosimo Damiano Cannito e Santa Scommegna che dovranno in queste due settimane trovare la "quadra" tra le varie anime a sostegno delle rispettive coalizioni e convincere l'elettorato a confermare o meno il proprio voto. Discorso chiuso invece per le preferenze verso i candidati consiglieri: la cittadinanza si è espressa.

"Viene proclamato eletto sindaco al primo turno il candidato che ha ottenuto che ha ottenuto la maggioranza assoluta dei voti. Se nessun candidato alla carica di sindaco ha ottenuto la maggioranza assoluta die voti si procede a un secondo turno elettorale, detto ballottaggio, tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti". Così recita la spiegazione del sistema elettorale utilizzato nel nostro ordinamento, che acquisisce maggiore complessità quando deve definire come le preferenze già espresse per i singoli candidati consiglieri debbano comporre il prossimo consiglio comunale.

In caso di ballottaggio si stimano due situazioni, in cui prevalga l'uno o l'altro candidato. Non ricorrendo l'ipotesi di riparto proporzionale perfetto, ovvero quando un gruppo di liste collegato al sindaco più suffragato ha ottenuto più del 60% dei seggi o un'altra lista o gruppo di liste abbia superato il 50% dei voti validi, si procede al cosiddetto "premio di maggioranza" che va appunto a premiare il sindaco più suffragato che vede ottenere per le proprie liste il 60% dei seggi disponibili, senza ulteriori calcoli. Considerando che a Barletta il consiglio comunale sarà composto da 32 consiglieri (più il sindaco), spetterebbero alla coalizione del sindaco vincente 20 seggi. I restanti vengono calcolati con un metodo di riparto detto metodo d'Hondt utilizzato matematicamente per il riparto proporzionale.

Due ipotesi quindi. La prima è che risulti nominato sindaco il candidato Cosimo Damiano Cannito. Questa la composizione del consiglio comunale: si tratta di elaborazioni non ufficiali, suscettibili di errori di calcolo e soprattutto di eventuali riconteggi di voti.

IPOTESI VITTORIA MINO CANNITO


Forza Italia
6 seggi Mino Cannito sindaco
6 seggi Fratelli d'Italia
4 seggi Barletta nel cuore
1 seggio Barletta al centro
1 seggio AMICO.
1 seggio Lega
1 seggio Santa Scommegna
Candidato sindaco

PD
4 seggi Scommegna sindaco
2 seggi Cantiere Puglia per Emiliano
1 seggio CON Barletta
1 seggio Barletta Popolare
1 seggio Carmine Doronzo
Candidato sindaco

Coalizione Civica
1 seggio

La seconda ipotesi è la prevalenza della candidata Santa Scommegna. Il consiglio sarebbe così composto.

IPOTESI VITTORIA SANTA SCOMMEGNA


Pd
7 seggi Scommegna Sindaco
4 seggi Cantiere Puglia con Emiliano
3 seggi CON Barletta
3 seggi Barletta Popolare
2 seggi Emiliano Sindaco di Puglia
1 seggio Cosimo Cannito
Candidato sindaco

Forza Italia
3 seggi Mino Cannito Sindaco
3 seggi Fratelli d'Italia
2 seggi Barletta nel Cuore
1 seggio
Carmine Doronzo
Candidato sindaco

Coalizione Civica
1 seggio
Sull'argomento attribuzione dei seggi, giova puntualizzare una questione dibattuta dalla Giurisprudenza, nell'applicazione dei decimi proprio nella definizione dei 19 seggi (Il 60% di 32 genera un risultato con decimali che la norma non prevede). Si sono pronunciati due Tar in merito che definiscono la massima che riportiamo poi successivamente corretta con sentenza emessa dal Consiglio di Stato (n. 01197/2012) di cui riportiamo un estratto:

"In mancanza di una norma che stabilisca con quale criterio effettuare gli arrotondamenti è necessario ricorrere al criterio che normalmente si adotta in casi analoghi e cioè quello dell'arrotondamento per difetto laddove il decimale non sia superiore alla metà dell'unità di riferimento o per eccesso in caso superi detta soglia" (Tar Lombardia, sez. IV, n. 3137/2012) nonché "Il criterio della cifra decimale previsto dagli artt. 71 e 75 del D.Lgs 267/2000 (TUEL) è applicabile anche per l'elezione del consiglio comunale nei comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti "essendo l'arrotondamento frazionale, in minus o in plus, finalizzato alla ragionevole soluzione di situazioni del genere" (Tar Abruzzo, sez. Pescara n. 572/2011).

"Come correttamente argomentato dall'Ufficio centrale elettorale, tenuto conto, nel caso in esame, che la percentuale del 60% dei seggi da assegnare in virtù del premio di maggioranza corrisponde a 19,2 consiglieri, l'eventuale arrotondamento per difetto sarebbe contrario alla lettera e alla "ratio" della norma. Il comma 10 dell'art. 73 del T.U.E.L. impone infatti che la soglia da ritenere tassativa, del 60% dei seggi sia raggiunta comunque, anche in sede di ballottaggio" (...)"


Precisiamo infine l'assoluta ufficiosità di questi dati derivanti da nostri calcoli e passibili dunque di imprecisioni normative. Sicuramente un utile compendio ma che dovrà attendere una pronuncia più ufficiale.