"Coffee Shop" a Barletta, è stata assolta la titolare
E' stato ritenuto lecito il materiale informativo che alludeva alla marijuana
sabato 25 gennaio 2014
Il giudice monocratico del Tribunale di Trani Paola Buccelli ha assolto dall'accusa di violazione del DPR 309/1990 (Testo Unico sugli Stupefacenti) la barlettana Antonia Decollanz, 44 anni, la cui attività commerciale nel centro di Barletta fu sequestrata dal Nas il 2 ottobre 2008. Nel negozio "Netherland house coffe shop" si vendevano semi di canapa, gomme da masticare e pasta, confezionati usando la cannabis. Nel mirino finirono anche didascalie ed altre forme di comunicazione, come tavolini, ritagli di giornali ed effigi che alludevano alla marijuana.
Secondo il pubblico ministero tranese Antonio Savasta la commerciante avrebbe "pubblicamente istigato all'uso di illecito di sostanze stupefacenti e/o di proselitismo per l'uso delle sostanze psicotrope". Successivamente i semi di cannabis ed i generi alimentari furono dissequestrati. Non così il cosiddetto materiale informativo o pubblicitario che, secondo gli investigatori, costituiva motivo di attrazione illecito per chi si fosse avvicinato all'esercizio commerciale.
"Ad ottobre 2012 - afferma l'avvocato Raffaele Di Bello (coodifensore Marcello Di Stasi) – la Cassazione ha ritenuto lecita un'attività del genere nel momento in cui è esercitata nelle forme della mera propaganda pubblicitaria, condotta in modo asettico e neutro, al solo fine di render noto al pubblico l'esistenza della sostanza, e dei prodotti ricavabili, veicolando un messaggio non persuasivo e privo dello scopo immediato di determinare all'uso di stupefacenti".
Secondo il pubblico ministero tranese Antonio Savasta la commerciante avrebbe "pubblicamente istigato all'uso di illecito di sostanze stupefacenti e/o di proselitismo per l'uso delle sostanze psicotrope". Successivamente i semi di cannabis ed i generi alimentari furono dissequestrati. Non così il cosiddetto materiale informativo o pubblicitario che, secondo gli investigatori, costituiva motivo di attrazione illecito per chi si fosse avvicinato all'esercizio commerciale.
"Ad ottobre 2012 - afferma l'avvocato Raffaele Di Bello (coodifensore Marcello Di Stasi) – la Cassazione ha ritenuto lecita un'attività del genere nel momento in cui è esercitata nelle forme della mera propaganda pubblicitaria, condotta in modo asettico e neutro, al solo fine di render noto al pubblico l'esistenza della sostanza, e dei prodotti ricavabili, veicolando un messaggio non persuasivo e privo dello scopo immediato di determinare all'uso di stupefacenti".