Caso “addetto stampa” del sindaco, interviene l’Assostampa
«Chiediamo il riesame e il ritiro del provvedimento». Fatta chiarezza giuridica sulle differenza fra portavoce, URP e ufficio stampa
giovedì 2 febbraio 2012
15.46
«Appresa la notizia del conferimento di incarico di collaborazione coordinata e continuativa di un addetto stampa di Codesto Comune, come si legge nella determinazione Dirigenziale n. 2702 del 31.12.2011, questo Sindacato reitera le sue perplessità sul provvedimento atteso che l'Ente dispone già di un Ufficio Stampa, composto sia da un giornalista professionista che ne è il responsabile che da un giornalista pubblicista, e dunque vi è già, di fatto, sia un Capo Ufficio Stampa che un Addetto Stampa». E' quanto scrivono Vincenzo Rutigliano, referente per la Bat di Assostampa e Raffaele Lorusso, presidente regionale del medesimo sindacato, aggiungendo una nota tecnica di chiarezza sul caso "addetto stampa" del sindaco Maffei. Al termine dell'intervento, viene posta sotto incontrovertibile luce giuridica la distinzione fra i ruoli di portavoce, URP e addetto stampa, citando gli articoli 7-8-9 L.150/2000 proprio a ribadire l'eventuale inappropriatezza dell'atto comunale di recente divulgazione. I referenti di Assostampa chiedono così al sindaco Maffei il riesame e il ritiro dell'atto stesso.
«L'incarico de qua è ridondante ed aggiuntivo rispetto alle professionalità già esistenti nell'Ente e dunque quella ulteriore individuata, oggetto di determinazione dirigenziale, è semmai un'altra forma di professionalità per la quale l'iscrizione all'Ordine dei Giornalisti non è richiesta, per esempio per la figura del Portavoce (art. 7 della Legge 150/2000) o per quella del Responsabile dell'Urp (art. 8 della legge 150/2000), per le quali occorre fare riferimento appunto alla 150/2000 che nella determinazione n. 2702/2011 non è citata.
Altra cosa per l'ufficio stampa per il quale è espressamente richiesta l'iscrizione all'Ordine dei Giornalisti (art.9 legge 150/2000), integrando altrimenti il reato penale di esercizio abusivo della professione.
Questo Sindacato chiede pertanto il riesame della questione con il ritiro del provvedimento e,semmai, la sua riadozione ma con presupposti normativi e regolamentari diversi giacchè, nei termini in cui l'atto è stato adottato, si appalesa un difetto di titolarità professionale in capo al collaboratore individuato».
«L'incarico de qua è ridondante ed aggiuntivo rispetto alle professionalità già esistenti nell'Ente e dunque quella ulteriore individuata, oggetto di determinazione dirigenziale, è semmai un'altra forma di professionalità per la quale l'iscrizione all'Ordine dei Giornalisti non è richiesta, per esempio per la figura del Portavoce (art. 7 della Legge 150/2000) o per quella del Responsabile dell'Urp (art. 8 della legge 150/2000), per le quali occorre fare riferimento appunto alla 150/2000 che nella determinazione n. 2702/2011 non è citata.
Altra cosa per l'ufficio stampa per il quale è espressamente richiesta l'iscrizione all'Ordine dei Giornalisti (art.9 legge 150/2000), integrando altrimenti il reato penale di esercizio abusivo della professione.
Questo Sindacato chiede pertanto il riesame della questione con il ritiro del provvedimento e,semmai, la sua riadozione ma con presupposti normativi e regolamentari diversi giacchè, nei termini in cui l'atto è stato adottato, si appalesa un difetto di titolarità professionale in capo al collaboratore individuato».
Art. 7.
(Portavoce)
1. L'organo di vertice dell'amministrazione pubblica può essere coadiuvato da un portavoce, anche esterno all'amministrazione, con compiti di diretta collaborazione ai fini dei rapporti di carattere politico-istituzionale con gli organi di informazione. Il portavoce, incaricato dal medesimo organo, non può, per tutta la durata del relativo incarico, esercitare attività nei settori radiotelevisivo, del giornalismo, della stampa e delle relazioni pubbliche.
2. Al portavoce è attribuita una indennità determinata dall'organo di vertice nei limiti delle risorse disponibili appositamente iscritte in bilancio da ciascuna amministrazione per le medesime finalità.
Art. 8.
(Ufficio per le relazioni con il pubblico)
1. L'attività dell'ufficio per le relazioni con il pubblico è indirizzata ai cittadini singoli e associati.
2. Le pubbliche amministrazioni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvedono, nell'esercizio della propria potestà regolamentare, alla ridefinizione dei compiti e alla riorganizzazione degli uffici per le relazioni con il pubblico secondo i seguenti criteri:
a) garantire l'esercizio dei diritti di informazione, di accesso e di partecipazione di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni;
b) agevolare l'utilizzazione dei servizi offerti ai cittadini, anche attraverso l'illustrazione delle disposizioni normative e amministrative, e l'informazione sulle strutture e sui compiti delle amministrazioni medesime;
c) promuovere l'adozione di sistemi di interconnessione telematica e coordinare le reti civiche;
d) attuare, mediante l'ascolto dei cittadini e la comunicazione interna, i processi di verifica della qualità dei servizi e di gradimento degli stessi da parte degli utenti;
e) garantire la reciproca informazione fra l'ufficio per le relazioni con il pubblico e le altre strutture operanti nell'amministrazione, nonchè fra gli uffici per le relazioni con il pubblico delle varie amministrazioni.
3. Negli uffici per le relazioni con il pubblico l'individuazione e la regolamentazione dei profili professionali sono affidate alla contrattazione collettiva.
Art. 9.
(Uffici stampa)
1. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, possono dotarsi, anche in forma associata, di un ufficio stampa, la cui attività è in via prioritaria indirizzata ai mezzi di informazione di massa.
2. Gli uffici stampa sono costituiti da personale iscritto all'albo nazionale dei giornalisti. Tale dotazione di personale è costituita da dipendenti delle amministrazioni pubbliche, anche in posizione di comando o fuori ruolo, o da personale estraneo alla pubblica amministrazione in possesso dei titoli individuati dal regolamento di cui all'articolo 5, utilizzato con le modalità di cui all'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, nei limiti delle risorse disponibili nei bilanci di ciascuna amministrazione per le medesime finalità.
3. L'ufficio stampa è diretto da un coordinatore, che assume la qualifica di capo ufficio stampa, il quale, sulla base delle direttive impartite dall'organo di vertice dell'amministrazione, cura i collegamenti con gli organi di informazione, assicurando il massimo grado di trasparenza, chiarezza e tempestività delle comunicazioni da fornire nelle materie di interesse dell'amministrazione.
4. I coordinatori e i componenti dell'ufficio stampa non possono esercitare, per tutta la durata dei relativi incarichi, attività professionali nei settori radiotelevisivo, del giornalismo, della stampa e delle relazioni pubbliche. Eventuali deroghe possono essere previste dalla contrattazione collettiva di cui al comma 5.
5. Negli uffici stampa l'individuazione e la regolamentazione dei profili professionali sono affidate alla contrattazione collettiva nell'ambito di una speciale area di contrattazione, con l'intervento delle organizzazioni rappresentative della categoria dei giornalisti. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
(Portavoce)
1. L'organo di vertice dell'amministrazione pubblica può essere coadiuvato da un portavoce, anche esterno all'amministrazione, con compiti di diretta collaborazione ai fini dei rapporti di carattere politico-istituzionale con gli organi di informazione. Il portavoce, incaricato dal medesimo organo, non può, per tutta la durata del relativo incarico, esercitare attività nei settori radiotelevisivo, del giornalismo, della stampa e delle relazioni pubbliche.
2. Al portavoce è attribuita una indennità determinata dall'organo di vertice nei limiti delle risorse disponibili appositamente iscritte in bilancio da ciascuna amministrazione per le medesime finalità.
Art. 8.
(Ufficio per le relazioni con il pubblico)
1. L'attività dell'ufficio per le relazioni con il pubblico è indirizzata ai cittadini singoli e associati.
2. Le pubbliche amministrazioni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvedono, nell'esercizio della propria potestà regolamentare, alla ridefinizione dei compiti e alla riorganizzazione degli uffici per le relazioni con il pubblico secondo i seguenti criteri:
a) garantire l'esercizio dei diritti di informazione, di accesso e di partecipazione di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni;
b) agevolare l'utilizzazione dei servizi offerti ai cittadini, anche attraverso l'illustrazione delle disposizioni normative e amministrative, e l'informazione sulle strutture e sui compiti delle amministrazioni medesime;
c) promuovere l'adozione di sistemi di interconnessione telematica e coordinare le reti civiche;
d) attuare, mediante l'ascolto dei cittadini e la comunicazione interna, i processi di verifica della qualità dei servizi e di gradimento degli stessi da parte degli utenti;
e) garantire la reciproca informazione fra l'ufficio per le relazioni con il pubblico e le altre strutture operanti nell'amministrazione, nonchè fra gli uffici per le relazioni con il pubblico delle varie amministrazioni.
3. Negli uffici per le relazioni con il pubblico l'individuazione e la regolamentazione dei profili professionali sono affidate alla contrattazione collettiva.
Art. 9.
(Uffici stampa)
1. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, possono dotarsi, anche in forma associata, di un ufficio stampa, la cui attività è in via prioritaria indirizzata ai mezzi di informazione di massa.
2. Gli uffici stampa sono costituiti da personale iscritto all'albo nazionale dei giornalisti. Tale dotazione di personale è costituita da dipendenti delle amministrazioni pubbliche, anche in posizione di comando o fuori ruolo, o da personale estraneo alla pubblica amministrazione in possesso dei titoli individuati dal regolamento di cui all'articolo 5, utilizzato con le modalità di cui all'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, nei limiti delle risorse disponibili nei bilanci di ciascuna amministrazione per le medesime finalità.
3. L'ufficio stampa è diretto da un coordinatore, che assume la qualifica di capo ufficio stampa, il quale, sulla base delle direttive impartite dall'organo di vertice dell'amministrazione, cura i collegamenti con gli organi di informazione, assicurando il massimo grado di trasparenza, chiarezza e tempestività delle comunicazioni da fornire nelle materie di interesse dell'amministrazione.
4. I coordinatori e i componenti dell'ufficio stampa non possono esercitare, per tutta la durata dei relativi incarichi, attività professionali nei settori radiotelevisivo, del giornalismo, della stampa e delle relazioni pubbliche. Eventuali deroghe possono essere previste dalla contrattazione collettiva di cui al comma 5.
5. Negli uffici stampa l'individuazione e la regolamentazione dei profili professionali sono affidate alla contrattazione collettiva nell'ambito di una speciale area di contrattazione, con l'intervento delle organizzazioni rappresentative della categoria dei giornalisti. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.