Casa, riscaldamento acceso al sud
Da questa sera anche nella nella nostra provincia. Lo comunica la Confedilizia
lunedì 15 novembre 2010
Da questa sera potranno accendere gli impianti di riscaldamento gli abitanti di città delle province di Barletta, Andria, Trani, Bari, Benevento, Brindisi, Cagliari, Carbonia, Caserta, Catanzaro, Cosenza, Iglesias, Imperia, Latina, Lecce, Napoli, Olbia, Oristano, Ragusa, Salerno, Sanluri, Sassari, Taranto, e, in generale, di tutti i Comuni situati nella zona climatica contraddistinta dalla lettera C, con orario massimo di accensione giornaliero pari di norma a 10 ore.
Lo comunica la Confedilizia, ricordando che «le accensioni delle caldaie sono scadenzate - ai sensi del decreto del presidente della Repubblica numero 412 del 1993 - in differenti periodi a seconda della zona climatica in cui i singoli Comuni sono inseriti, mentre i Comuni non presenti in alcuna delle zone in questione sono disciplinati da apposito provvedimento del Sindaco. In particolare, la legge ha distinto sei diverse zone (A-B-C-D-E-F) ed ha imposto per ogni zona precisi criteri relativi al periodo di accensione degli impianti ed all'orario giornaliero massimo di accensione degli stessi.
I sindaci dei Comuni possono tuttavia ampliare, a fronte di comprovate esigenze, i periodi annuali di esercizio e la durata giornaliera di accensione dei riscaldamenti, dandone immediata notizia alla popolazione. Al di fuori di tali periodi, gli impianti termici possono essere attivati solo in presenza di situazioni climatiche che ne giustifichino l'esercizio e, comunque, con durata giornaliera non superiore alla meta' di quella prevista a pieno regime».
Per i trasgressori è prevista una sanzione amministrativa da un minimo di 500 euro ad un massimo di 3mila euro.
Lo comunica la Confedilizia, ricordando che «le accensioni delle caldaie sono scadenzate - ai sensi del decreto del presidente della Repubblica numero 412 del 1993 - in differenti periodi a seconda della zona climatica in cui i singoli Comuni sono inseriti, mentre i Comuni non presenti in alcuna delle zone in questione sono disciplinati da apposito provvedimento del Sindaco. In particolare, la legge ha distinto sei diverse zone (A-B-C-D-E-F) ed ha imposto per ogni zona precisi criteri relativi al periodo di accensione degli impianti ed all'orario giornaliero massimo di accensione degli stessi.
I sindaci dei Comuni possono tuttavia ampliare, a fronte di comprovate esigenze, i periodi annuali di esercizio e la durata giornaliera di accensione dei riscaldamenti, dandone immediata notizia alla popolazione. Al di fuori di tali periodi, gli impianti termici possono essere attivati solo in presenza di situazioni climatiche che ne giustifichino l'esercizio e, comunque, con durata giornaliera non superiore alla meta' di quella prevista a pieno regime».
Per i trasgressori è prevista una sanzione amministrativa da un minimo di 500 euro ad un massimo di 3mila euro.