Cantiere Lidl: ecco il parere dell'avvocatura, il Comune può agire in autotutela
Valutazione di una presunta illegittimità del secondo condono su quell'area, adesso la decisione spetta agli organi comunali
martedì 4 maggio 2021
9.39
Sul caso del cantiere Lidl, che per giorni ha tenuto banco nella cronaca cittadina, l'avvocatura comunale si pronuncia a seguito della richiesta espressa dal consiglio comunale il 16 aprile scorso.
Per l'avvocatura questo nuovo supermercato "non s'ha da fare", e per una serie di motivazioni ben articolate nel documento integrale che alleghiamo, il Comune di Barletta può agire in autotutela su questo procedimento.
Il "tono" inizia con un evidente distinguo dato che esiste già un parere tecnico da parte del settore edilizia e "non è possibile rendere un parere su un altro parere", inoltre dato che rilevano problematiche tecniche l'avvocatura precisa che "si evidenzieranno solo alcuni istituti giuridici" in mera funzione di ausilio e che per motivi di urgenza non sarà possibile "l'analisi puntuale di tutta la documentazione".
In buona sostanza gli avvocati si concentrano sull'attività dell'amministrazione fino al condono del 2018 (la cui domanda risale al 1986) e non su tutta l'azione successiva. Notazione interessante citata nel documento è la dichiarazione di agibilità in cui si riferisce che l'immobile sarebbe destinato a "attività di esposizione e vendita all'ingrosso di prodotti per l'igiene e di generi alimentari".
Nel 2005 viene rilasciato il permesso di costruire in sanatoria "Capannoni in ampliamenti di altri preesistenti", dopo alcuni pareri favorevoli (tra gli altri il nulla osta della Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il paesaggio delle provincie di Bari e Foggia). Fu poi richiesto ulteriore permesso indicando l'uso di attività commerciale ma il Settore edilizia rispose con un diniego.
La richiesta fu reiterata nel 2018, una sorta di riesame con varie integrazioni fino ad arrivare al 2019 fino ad ottenere a fine 2020 gli atti richiesti e il PAU del 23 dicembre 2020.
Tra le varie precisazioni, l'avvocatura stima una precisa sequenza cronologica di azioni, tra cui spicca che "La destinazione (d'uso) impressa all'opera e riportata nella richiesta di condono è cristallizzata al tempo della presentazione della domanda". In pratica anche se l'opera è sanata, non potrebbe subire alcuna alterazione. Si cita anche la giustizia amministrativa che in tempi recenti "l'istituto del condono edilizio mira ad adeguare la situazione di fatto a quella di diritto, con il rilascio di un titolo che consenta l'ulteriore utilizzazione di un edificio realizzato in tutto o in parte in modo abusivo, ma non può ex se legittimare ulteriori lavori o attività eccedenti la situazione in atto, né rendere automaticamente edificabile tutta la zona in cui le opere sanate insistono (al di là di piani di recupero per ricostruire il tessuto urbano compromesso da tali abusi), né a più forte ragione ritenersi mutata la relativa normativa urbanistica e non può consentirsi ex novo il mutamento di una destinazione difforme da quella in atto ovvero lo svolgimento di qualsivoglia attività economica o imprenditoriale diversa da quella a suo tempo cristallizzata dal provvedimento di condono" (così in motivazione Cons. Stato, Sez. IV, Sent., 24/03/2017, n. 1326)". Per riassumere sembrerebbe che una situazione di condono non abiliterebbe un'azione di variazione differente e successiva, che si "basa" sul condono.
È notabile la precisazione dell'avvocatura: "Permanendo il carattere discrezionale che perimetra i confini del potere di autotutela anche in ambito edilizio, la valutazione dell'interesse pubblico ulteriore al ripristino della legalità violata coinvolgendo valutazioni anche di merito dell'azione amministrativa è rimesso agli organi di governo dell'ente locale". Si tratta di "un tipico potere discrezionale dell'amministrazione".
Infine l'avvocatura: "L'autotutela in materia edilizia, anche qualora sia esercitata a distanza di tempo, è ammissibile, ma, oltre la necessità di ripristino della legalità violata, deve essere motivata in relazione all'interesse pubblico. Inoltre, la ritenuta destinazione commerciale dell'immobile pone problemi di allineamento con le dichiarazioni del privato richiedente il condono nel 1986, nelle quali è posta in risalto la destinazione industriale, artigianale e commerciale del bene e non esclusivamente commerciale, come, tra l'altro, si evince dalle stesse risultanze della CCIAA di Bari" e "in materia edilizia il decorso del tempo non costituisce fattore escludente l'esercizio del potere di autotutela, ma ne accresce l'onere motivazionale, in relazione alle ragioni di interesse pubblico giustificative della relativa attivazione, oltre la necessità di ripristinare l'ordine urbanistico leso. Dette valutazioni, non essendo di natura giuridica, naturalmente sono rinviate agli organi comunali competenti e di governo dell'ente ().
A seguito di tale parere la parola passa a Giunta e Consiglio, unici competenti secondo l'avvocatura a intervenire in questioni attinenti l'edilizia.
Per l'avvocatura questo nuovo supermercato "non s'ha da fare", e per una serie di motivazioni ben articolate nel documento integrale che alleghiamo, il Comune di Barletta può agire in autotutela su questo procedimento.
Il "tono" inizia con un evidente distinguo dato che esiste già un parere tecnico da parte del settore edilizia e "non è possibile rendere un parere su un altro parere", inoltre dato che rilevano problematiche tecniche l'avvocatura precisa che "si evidenzieranno solo alcuni istituti giuridici" in mera funzione di ausilio e che per motivi di urgenza non sarà possibile "l'analisi puntuale di tutta la documentazione".
In buona sostanza gli avvocati si concentrano sull'attività dell'amministrazione fino al condono del 2018 (la cui domanda risale al 1986) e non su tutta l'azione successiva. Notazione interessante citata nel documento è la dichiarazione di agibilità in cui si riferisce che l'immobile sarebbe destinato a "attività di esposizione e vendita all'ingrosso di prodotti per l'igiene e di generi alimentari".
Nel 2005 viene rilasciato il permesso di costruire in sanatoria "Capannoni in ampliamenti di altri preesistenti", dopo alcuni pareri favorevoli (tra gli altri il nulla osta della Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il paesaggio delle provincie di Bari e Foggia). Fu poi richiesto ulteriore permesso indicando l'uso di attività commerciale ma il Settore edilizia rispose con un diniego.
La richiesta fu reiterata nel 2018, una sorta di riesame con varie integrazioni fino ad arrivare al 2019 fino ad ottenere a fine 2020 gli atti richiesti e il PAU del 23 dicembre 2020.
Tra le varie precisazioni, l'avvocatura stima una precisa sequenza cronologica di azioni, tra cui spicca che "La destinazione (d'uso) impressa all'opera e riportata nella richiesta di condono è cristallizzata al tempo della presentazione della domanda". In pratica anche se l'opera è sanata, non potrebbe subire alcuna alterazione. Si cita anche la giustizia amministrativa che in tempi recenti "l'istituto del condono edilizio mira ad adeguare la situazione di fatto a quella di diritto, con il rilascio di un titolo che consenta l'ulteriore utilizzazione di un edificio realizzato in tutto o in parte in modo abusivo, ma non può ex se legittimare ulteriori lavori o attività eccedenti la situazione in atto, né rendere automaticamente edificabile tutta la zona in cui le opere sanate insistono (al di là di piani di recupero per ricostruire il tessuto urbano compromesso da tali abusi), né a più forte ragione ritenersi mutata la relativa normativa urbanistica e non può consentirsi ex novo il mutamento di una destinazione difforme da quella in atto ovvero lo svolgimento di qualsivoglia attività economica o imprenditoriale diversa da quella a suo tempo cristallizzata dal provvedimento di condono" (così in motivazione Cons. Stato, Sez. IV, Sent., 24/03/2017, n. 1326)". Per riassumere sembrerebbe che una situazione di condono non abiliterebbe un'azione di variazione differente e successiva, che si "basa" sul condono.
È notabile la precisazione dell'avvocatura: "Permanendo il carattere discrezionale che perimetra i confini del potere di autotutela anche in ambito edilizio, la valutazione dell'interesse pubblico ulteriore al ripristino della legalità violata coinvolgendo valutazioni anche di merito dell'azione amministrativa è rimesso agli organi di governo dell'ente locale". Si tratta di "un tipico potere discrezionale dell'amministrazione".
Infine l'avvocatura: "L'autotutela in materia edilizia, anche qualora sia esercitata a distanza di tempo, è ammissibile, ma, oltre la necessità di ripristino della legalità violata, deve essere motivata in relazione all'interesse pubblico. Inoltre, la ritenuta destinazione commerciale dell'immobile pone problemi di allineamento con le dichiarazioni del privato richiedente il condono nel 1986, nelle quali è posta in risalto la destinazione industriale, artigianale e commerciale del bene e non esclusivamente commerciale, come, tra l'altro, si evince dalle stesse risultanze della CCIAA di Bari" e "in materia edilizia il decorso del tempo non costituisce fattore escludente l'esercizio del potere di autotutela, ma ne accresce l'onere motivazionale, in relazione alle ragioni di interesse pubblico giustificative della relativa attivazione, oltre la necessità di ripristinare l'ordine urbanistico leso. Dette valutazioni, non essendo di natura giuridica, naturalmente sono rinviate agli organi comunali competenti e di governo dell'ente ().
A seguito di tale parere la parola passa a Giunta e Consiglio, unici competenti secondo l'avvocatura a intervenire in questioni attinenti l'edilizia.