Caldaie, manutenzione obbligatoria ogni 2 o 4 anni

Approvate le nuove regole per gli impianti domestici. L'Italia si uniforma alle norme europee sulla cadenza dei controlli

mercoledì 27 febbraio 2013
Con l'approvazione del nuovo Regolamento del Consiglio di Ministri del 15 febbraio, anche l'Italia, riparando alla procedura d'infrazione per il "non completo recepimento", si uniforma alle norme europee sulla cadenza dei controlli sull'efficienza energetica negli impianti termici. Viene introdotto, inoltre, il limite minimo per il fresco d'estate. Un grande passo avanti nella promozione della cultura del risparmio energetico. Tale normativa comporterà sicuramente una rivoluzione per le abitudini e le scadenze di milioni di famiglie in possesso caldaie autonome, nonché un risparmio certo per i bilanci delle famiglie, fermo restando la sicurezza degli impianti.

Con l'entrata in vigore del Regolamento approvato, la cadenza dei controlli sull'efficienza energetica (salvo prescrizioni diverse dell'installatore o manutentore ricavabili nel libretto d'uso della caldaia) sarà: ogni 2 anni per gli impianti termici combustibile liquido/solido oppure ogni 4 anni per gli impianti a gas metano/GPL (se la potenza termica della caldaia è maggiore o uguale a 100 Kw i tempi si dimezzano). Il nuovo decreto fissa anche i valori massimi della temperatura ambiente: in inverno, la media delle temperature dell'aria, misurate nei singoli ambienti riscaldati non dovrà superare i 18°C (con 2°C di tolleranza) per gli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili e i 20°C (con 2°C di tolleranza) per tutti gli altri edifici. In estate, la media delle temperature dell'aria, misurate nei singoli ambienti di ciascuna unità immobiliare, invece non dovrà essere minore di 26°C (con 2°C di tolleranza, per tutti gli edifici).

Di fatto, questo rappresenta un cambiamento radicale se si considera che gli impianti inferiori a 100 Kw sono la grande maggioranza nell'anagrafe italiana delle caldaie. Fino ad adesso la normativa vigente (DPR 412/93, 59/2009, 192/2005 e 311/2006) prevedeva per le caldaie di potenza uguale o inferiore a 35 Kw, controlli: annuali se il combustibile è liquido o solido, biennale se l'impianto è a gas a focolare aperto (tipo B) all'interno dei locali o se la caldaia installata ha più di 8 anni, quadriennale se l'impianto è a gas a tenuta stagna (tipo C). Ora, invece, per tutti gli impianti a combustibile liquido o solido si passa da uno a due anni e per tutti gli impianti a gas si passa a quattro anni senza distinzione a seconda del tipo di caldaia o dell'anzianità della stessa (naturalmente per quelle inferiori o uguali a 100 Kw di potenza). I cambiamenti nella tempistica della manutenzione sono legati all'evoluzione tecnologica delle pompe di calore, così come è avvenuto nel settore delle automobili, dove i tagliandi sono sempre più diluiti nel tempo.

«Grazie a questa nuova tempistica – fa sapere Federconsumatori - si potranno risparmiare dai 60 agli 80 € annui a famiglia. E' importante informare le famiglie: sono molte le omissioni informative o la scorretta informazione da parte degli operatori. Questi ultimi, spesso, continuano a sostenere, in ogni caso, l'obbligo del controllo e/o della manutenzione ogni anno e il controllo combustione (fumi) ogni due anni».